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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3323. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3323.

  Al comma 87, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   a)
al medesimo comma, alla lettera c), sopprimere il capoverso 2);
   b) dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  «87-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis, comma 1, sono soppresse le lettere h) e i);
   b) all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) sono soppresse le parole: di bonifica dall'amianto e;
   b) dopo l'articolo 76-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 16-ter. – (Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di adeguamento antisismico e di bonifica dall'amianto). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica anche alle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, per i seguenti interventi:
   a) interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o clic interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
   b) interventi relativi all'adozione delle misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
   c) interventi di bonifica degli edifici dall'amianto, garantendo la certificazione dello smaltimento;
  Alle disposizioni del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
   c) Al comma 288, primo periodo, sostituire le parole da: 3.000 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: «3.200 milioni di euro per l'anno 2015, 7.600 milioni di euro per l'anno 2016, di 11.000 milioni di euro dal 2017 al 2020 e 11.600 milioni di euro a decorrere dal 2021».