Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è sostituito dal seguente: «6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.».