Dopo il comma 218, inserire il seguente:
218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «non dà diritto ad alcun compenso» sono sostituite con le seguenti: «dà diritto alla corresponsione di un rimborso forfetario delle spese non inferiore a 500 euro» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500 euro a decorrere dal 2014».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: – 1.500;
2015: – 1.500;
2016: – 1.500.