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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3282. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.3282.
approvato

  Dopo il comma 409, aggiungere i seguenti commi:
  409-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «il contributo dovuto è di euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 150»;
   b) alla lettera c), le parole: «il contributo dovuto è di euro 1.800» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 1.150»;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato l al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400»;
   d) alla lettera e), le parole: «, il contributo dovuto è di euro 650» sono sostituite dalle seguenti: «, il contributo dovuto è di euro 350».

  409-ter. Le disposizioni di cui al comma 409-bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.