Al comma 505, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) i commi 8 ed 8-bis sono sostituiti dal seguente:
8. I fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.
Conseguentemente, all'onere relativo pari a circa 700 milioni in ragione annua si provvede mediante la seguente disposizione:
al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento».