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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3155. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3155.

  Sostituire i commi 509, 510, 511 e 512 con i seguenti:
  509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma precedente, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  512. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.