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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3061. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.3061.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
   «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti SpA può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depostiti e prestiti SpA, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte di Cassa depostiti e prestiti SpA all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti SpA ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.».