Sostituire il comma 343 con il seguente:
343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:
«117-bis. Da parte del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri sono definiti:
a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;
b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
117-ter. Le graduatorie approvate dall'Organismo di indirizzo relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi».
2) i commi da 118 a 121 sono abrogati.