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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2928. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.2928.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 433 con i seguenti:
  433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
  433-bis. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 433 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 433, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, 450.000 euro per l'anno 2016 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.