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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2926. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.2926.

  Dopo il comma 308 aggiungere i seguenti:
  308-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1o gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1o luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 308-quinquies.
  308-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 308-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  308-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 308-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie negli enti utilizzatori la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.
  308-quinquies. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 308-bis appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi dodici anni, almeno dieci anni di servizio nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità ed inseriti nell'elenco di cui al comma 308-bis. È fatta salva la possibilità, per i lavoratori di cui al periodo precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali.
  308-sexies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 308-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.