Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, ultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW.» sono aggiunte le seguenti: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo delle normali condizioni di esercizio.»;
b) al comma 3-bis. 1, in fine, dopo le parole: «energia immessa nel sistema elettrico», sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione.».