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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2544. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.2544.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
  I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente, dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:
  391-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  391-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.
  391-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento.
  391-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
  391-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 391-quater e 391-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.