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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2346. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.2346.
(inammissibile per estraneità di materia per la parte consequenziale limitatamente al comma 254-bis)

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 76, inserire il seguente:
  76-bis. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni;
   b) sopprimere il comma 132;
   c) dopo il comma 254, inserire i seguenti:
  254-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  254-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confidanti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  254-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.»;
   d) dopo il comma 300, inserire i seguenti:
  300-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  300-ter. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
  300-quater. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  300-quinquies. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
   e) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;
   f) dopo il comma 384, inserire il seguente:
  384-bis. A decorrere dal gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
   g) al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.