Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. La Cassa Depositi e Prestiti Spa può procedere, nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, alla ristrutturazione delle operazioni di indebitamento aventi come controparte le Regioni. Le eventuali operazioni di cui al periodo precedente non devono determinare l'applicazione di penali a carico delle Regioni.