Dopo il comma 409 inserire il seguente:
409-bis. Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nelle forme previste dall'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 30 del Decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.