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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2006. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/12/2013  [ apri ]
1.2006.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 391 con il seguente:
  391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014»;
   b) il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 10.000.».