Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
392-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la misura del prelievo erariale unico è determinata nel 13 per cento dell'ammontare delle somme giocate, ferme restando le modalità di trattenuta e versamento del prelievo previste dalla legislazione vigente.
392-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore all'80 per cento.