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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1906. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1906.

  Dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. L'articolo 10, comma 1, n, 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.
  419-ter. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 419-bis e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
  419-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27), è abrogato;
   b) alla Tabella A – Parte III, sono soppresse le seguenti voci: 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 121), 126),
  419-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 419-bis sono destinate a incrementare le misure di cui al comma 76 secondo le modalità e gli importi fissati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2014.