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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1667. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1667.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2) le parole da: «in ogni caso» a: «fondo comune» sono sostituite dalle seguenti: limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma direte, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»;
   b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:
    1) le parole da: «una situazione patrimoniale» a: «luogo ove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;»;
    2) le parole: «a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto dei Ministro dello sviluppo economico»;
    3) le parole: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità imitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune.