Dopo il comma 390 inserire il seguente:
390-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 è inserito il seguente: 3-bis. «Alle imprese che affidano lavori alle cooperative sociali da eseguirsi con detenuti all'interno degli istituti penitenziari è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento del lavoro affidato, fino a un limite massimo da stabilire di anno in anno con il decreto di cui al successivo articolo 4 e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fissate per l'anno 2014 in 1 milione di euro, a condizione che il medesimo credito d'imposta sia utilizzato per innovazioni tecnologiche, ricerca scientifica, formazione e nuove attrezzature».
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2014: – 4.000;
2015: – 4.000;
2016: – 4.000.