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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1491. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1491.

  Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico per gli anni 2014, 2015 e 2016 un Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo software e hardware e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
  33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive del MISE volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
   a) ricerca e sviluppo software e hardware;
   b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;
   c) creazione di comunità on-line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
   d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
   e) creazione di nuove realtà industriali;
   f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
   g) condivisione di esperienze con il territorio;
   h) sostegno per l'applicazione delle idee;
   i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei «markes».

  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità dell'applicazione della presente norma.

  Conseguentemente al comma 527 aggiungere i seguenti:
  527-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  527-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 527-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità di cui al comma 33-bis. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.