stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1411. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
1.1411.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
  33-bis. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
  33-ter. I soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.