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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1274. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1274.

  Sostituire il comma 288 con i seguenti:
  288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
  288-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.