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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1258. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1258.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma;
  439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.