stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1245. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1245.

  Dopo il comma 322, aggiungere il seguente:
  322-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «anche se esenti da imposizione fiscale» sono aggiunte le seguenti «, ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura,».

  Conseguentemente, dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.