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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1211. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1211.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
   c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.
  325-bis. Le maggiori entrate conseguite attraverso l'applicazione delle disposizioni del precedente comma sono destinate integralmente a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.