Sostituire il comma 325 con i seguenti:
325. A decorrere dal 1o gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.
325-bis. Le maggiori entrate conseguite attraverso l'applicazione delle disposizioni del precedente comma sono destinate integralmente a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.