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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1201. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1201.

  Al comma 383 apportare le seguenti modifiche:
   sostituire la lettera
b) con la seguente:
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio, n. 58, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo»;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.
  3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche»;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;
sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;
dopo la lettera f) aggiungere le seguenti lettere:
   f-bis) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob»;
   f-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob».