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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1145. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1145.

  Al comma 288 sostituire le parole: 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 7.250 milioni di euro per l'anno 2016;.

  Conseguentemente, al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni con le seguenti: 202 milioni e le parole: 151 milioni con le seguenti: 601 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 290 è inserito il seguente: 290-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente comma sono ridotte in modo lineare e fino a capienza delle stesse, in misura pari a 200 milioni nel 2014, nel 2015 e nel 2016: Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 nonché di quella prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrato, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; Fondo eventi celebrativi articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 510, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.