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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1072. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1072.

  Dopo il comma 383 inserire i seguenti:
  383-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.
  383-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.
  383-quater. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  383-quinquies. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  383-sexies. Entro centottanta giorni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 383-bis.
  383-septies. I termini di cui al comma 383-quater sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.
  383-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 383-bis.