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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.104. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.104.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 i soggetti titolari di trattamenti pensionistici di ammontare lordo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati, per la quota di pensione eccedente il predetto multiplo del valore del trattamento minimo INPS, a un contributo di solidarietà a titolo di perequazione intergenerazionale pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare complessivo del trattamento pensionistico effettivamente in godimento e l'ammontare complessivo su base annua del trattamento pensionistico che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare del medesimo applicando integralmente per ciascun anno lavorativo il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici previsto dal vigente regime dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 325-ter. Ai fini dell'applicazione del predetto contributo è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell'applicazione del contributo il trattamento pensionistico complessivo, al netto del contributo medesimo, non può risultare comunque inferiore a quattordici volte il trattamento minimo. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.
  325-bis. Il contributo di cui al comma 325 si applica altresì nei medesimi termini e modalità ai trattamenti pensionistici liquidati nell'ambito di forme esclusive o sostitutive del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché dagli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. Nei casi di cui al presente comma le risorse derivanti dall'applicazione del contributo permangono nella disponibilità degli enti medesimi e sono destinate, secondo modalità definite dai rispettivi ordinamenti, a finanziare l'elevazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali in favore degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il trattamento pensionistico è liquidato integralmente sulla base del metodo contributivo.
  325-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 gli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti a ciascun pensionato da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie o comunque erogati con oneri posti a carico della finanza pubblica non possono superare complessivamente su base annua il limite stabilito per i trattamenti retributivi ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora l'importo del trattamento pensionistico complessivo che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare applicando per tutti gli anni della propria vita lavorativa il metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici previsto dal vigente regime dell'assicurazione generale obbligatoria supera su base annua il limite di cui al citato articolo 23-ter. In tale ultimo caso, l'ammontare del trattamento pensionistico complessivo non può comunque superare su base annua quello che sarebbe stato liquidato al soggetto titolare applicando per tutti gli anni della propria vita lavorativa il predetto metodo di calcolo contributivo. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'applicazione del predetto limite e della relativa trattenuta. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione del presente comma. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia contabile, finanziaria e organizzativa, comunque incluse nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuato dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute a dare attuazione a quanto previsto dal presente comma secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.