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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1038. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1038.

  Dopo il comma 65, inserire i seguenti:
  65-bis. Il presente comma è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
  65-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
  65-quater. Ai fini del presente comma si intende per:
   a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per Impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;
   b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso multifunzionale;
   c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio;
   d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato Il nuovo Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

  65-quinques. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:
   a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
   b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
   c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
   d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

  65-sexies. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
  65-septies. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.
  65-octies. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.
  65-nonies. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed Il relative provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.
  65-decies. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
  65-undecies. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti, l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cd. Project financing.
  65-undecies. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».
  65-duodecies. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di Impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
  65-terdecies. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'Intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.
  65-quaterdecies. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:
   a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
   b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

  65-quinterdecies. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fine della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.
  65-sedecim. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.
  65-septemdecim. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
  65-decemocto. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
  65-undeviginti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.