All'emendamento 1.5029, al comma 348-bis, capoverso Art. 10, dopo le parole: lo Stato ne prevede la possibilità, può, aggiungere le parole: ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.