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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.5022.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
0.1.5022.7.
approvato

  All'emendamento 1.5022 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)
nel capoverso 288-bis, dopo le parole «a decorrere dal 2014» inserire le parole «fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica» e sostituire le parole «di impegni inderogabili» con le parole «ad impegni inderogabili»;
   b) sostituire il capoverso 288-ter con il seguente:

  «288-ter. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
   c) sostituire il capoverso 288-sexies con il seguente:
  «288-sexies. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante rassegnazione al predetto Fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.»

Il Relatore
em. 1.5022.