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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.5016.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
0.1.5016.11.

  All'emendamento 1.5016, capoverso 192-bis, aggiungere in fine seguenti periodi: Gli interventi di cui al presente comma, laddove possibile, sono realizzati di preferenza mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. I nuovi impianti sportivi e le altre opere di edilizia e di urbanizzazione previsti dal presente comma non possono essere realizzati su terreni agricoli. Ai fini della presente disposizione si considerano terreni agricoli quelli qualificati tali dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti nonché le aree comunque suscettibili di utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 192-ter.

em. 1.5016.