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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.5010.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
0.1.5010.5.
inammissibile

  All'emendamento 1. 5010, sostituire i capoversi da 132-ter a 132-septies con i seguenti:
  132-ter. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attività socialmente utili destinatari di misure di sostegno a valere sul bilancio dello Stato e delle regioni, all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, negli esercizi finanziari dal 2011 al 2013, nella misura di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, sono destinate agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 1o dicembre 1997, n. 468. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse.
  8-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera b-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato alle finalità di cui al comma 8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse ai comuni, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui al predetto comma 8.
  8-quater. Al fine di razionalizzare la spesa che finanzia le convenzioni con lavoratori socialmente utili e con lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare Le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili già utilizzati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 8 a pena di nullità delle medesime.
  8-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 8-quater, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni.
  8-sexies. Le regioni possono definire programmi di incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 8, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, prevedendo contributi a favore dei comuni nel rispetto dei principi di cui al comma 8-quinquies.
  8-septies. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, negli esercizi pregressi, anche in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono mantenute nel conto dei residui ai fini della successiva rassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.
  8-octies. Le assunzioni a tempo determinato e indeterminato di cui ai commi 8-bis e 8-ter e nei limiti delle risorse finanziarie previste dai predetti commi possono essere adottate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

   b) alla fine del comma 9-bis sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo e a tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni e la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei.».

  132-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 132-ter non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

em. 1.5010.