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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.5010.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
0.1.5010.3.

  All'emendamento 1. 5010, sostituire il comma 132 con i seguenti:
  132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.
  132-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni che ne facciano domanda, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico dei comuni, per le posizioni attualmente ricoperte dai lavoratori di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni interessate, ripartisce le autorizzazioni ad assumere personale.
  132-ter. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 132-bis gli enti pubblici devono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, anche a tempo parziale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  132-quater. Le assunzioni di cui al comma 132-bis devono essere effettuate previo rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono destinate ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 132-bis e 132-ter le autorizzazioni di spesa di cui al comma 132 non impiegate ai sensi dello stesso comma.

em. 1.5010.