All'emendamento 1.5009, dopo il comma 129-bis, aggiungere i seguenti:
129-bis. Ai fini di intraprendere un'azione efficiente ed efficace per contrastare il fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS, fermo restando quanto stabilito dal comma 108 delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, assegna, a decorrere dal 2014, con destinazione vincolata agli accertamenti medico legali disposti d'ufficio ai dipendenti in malattia, un importo non inferiore a quello iscritto in bilancio per l'anno 2012.
129-ter. Dall'attuazione del comma 129-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.