Al comma 127-bis, capoverso lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trentasei mesi.
Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
«325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».