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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.5008.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
0.1.5008.20.
inammissibile

  All'emendamento 5.008 del Governo, dopo il comma 127-quinquies, inserire il seguente:
   127-sexies. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera, a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

em. 1.5008.