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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.5008.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
0.1.5008.17.

  Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese e sostituire le parole da: appartenenti alle seguenti categorie: fino alla fine del comma, con le seguenti: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché la risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a percepire misure di sostegno del reddito, anche in vigenza del rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.

  Conseguentemente:
   al comma 127-quater sostituire le parole: del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, con le seguenti: del limite di copertura richiamato dal comma 127-quinquies;
   e al comma 127-quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: sono riconosciuti nel limite dei risparmi e delle maggiori entrate di cui ai commi 173-bis, 300-bis, 301-bis, 326-ter, 395-bis, 399-bis, 439-bis, nonché dai commi 511, lettera b) e 524 come modificati dai presente comma, destinati al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   e al capoverso Conseguentemente sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) dopo il comma 173 inserire il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
   b) dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   b-bis) dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dei 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   b-ter) dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  395-bis, All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»:
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «recedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro».
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.
   b-quater) dopo il comma 399 aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;
    2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) sia stato stipulato un contratto verbale
   b-quinquies) dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    fino a 15.000 euro, 23 per cento;
    oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
    oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
    oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
    oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
    oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
    oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
    oltre 250.000 euro, 52 per cento»;
   b-sexies) al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti. Il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento”»;
   b-septies) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

em. 1.5008.