Alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
19-quater. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2013, possono essere utilizzate dall'INPS, ex gestione INPDAP, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.