Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica delle idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, sono inquadrati rispetto alla dotazione organica dell'ente».