stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.4031.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
0.1.4031.3.

  Dopo 178-sexies aggiungere i seguenti:
  178-septies. A decorrere dal 1o aprile 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la misura del prelievo erariale unico è determinata nel 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, ferme restando le modalità di trattenuta e versamento del prelievo previste dalla legislazione vigente.
  178-opties. A decorrere dal 1o aprile 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 1110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1031, n. 773, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore all'84 per cento.
  178-decies. In attesa del prossimo processo di riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e allo scopo di assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, dotate di concessione, offrono servizi di gioco pubblico per conto dello Stato ed imprese che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguiranno, offrono comunque servizi di gioco in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, anche esteri, nonché in considerazione del fatto che, in questo secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dovuta dal titolare di ciascun negozio operante sul territorio nazionale ovvero di altro suo punto di raccolta collegatovi telematicamente, è applicata su un imponibile medio forfettario di raccolta, nonché con un'aliquota stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di giugno 2014, sulla base di elementi idonei a concorrere alla relativa determinazione forniti dai competenti uffici preposti all'accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con il Corpo della Guardia di Finanza, salvo che le medesime imprese non abbiano nel frattempo ricevuto atti di accertamento fiscale adottati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il soggetto passivo che omette in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. Con il predetto decreto sono altresì stabilite le ulteriori occorrenti disposizioni di attuazione del presente comma, inclusa la definizione della data di versamento annuale dell'imposta.

em. 1.4031.