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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.4031.14. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
0.1.4031.14.

  Al capoverso All'allegato 4, aggiungere in fine:
  1. li Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane Spa per il triennio 2012-2014 assicura l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla notifica del contratto alla Commissione Europea che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 luglio 2014. Entro il medesimo termine deve essere presentato lo schema di contratto per il triennio 2015-2017, che deve essere approvato entro il 31 dicembre 2014 e deve prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione dei servizi al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto e una modifica dei servizi in relazione all'evoluzione del mercato.
  2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, all'articolo 3 dei decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «5 giorni a settimana» inserire le seguenti: «, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi dei presente comma è comunicata alla Commissione europea».
   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione del settore postate, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità Inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.
   c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7, ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico, sentita l'Autorità di Regolamentazione del settore postale, interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito.

em. 1.4031.