Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità sono assegnati 3 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.