Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore a 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 1 euro l'anno 2014.