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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.4025.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/12/2013  [ apri ]
0.1.4025.6.

  All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:
  522-quinquies. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

  Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

em. 1.4025.