All'emendamento 1. 4009, sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
b-bis) i commi 8 ed 8-bis sono sostituiti dal seguente:
8. A decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 505-bis;
sostituire il comma 505-ter con il seguente:
505-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 505 lettera b-bis), pari a circa 700 milioni in ragione annua si provvede mediante la seguente disposizione:
Al comma 511, primo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento».
Sostituire il comma 505-quinqies con il seguente:
505-quinquies. Al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito d'imposta derivante dalla disposizione di cui al comma 505, lettera b-bis) è attribuito agli stessi, a decorrere dal 2014 un contributo pari a 700 milioni di euro ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da IMU allo scopo comunicate al dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta il riparto di cui al periodo precedente avviene attraverso un minor accantonamento equivalente al minor gettito a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ai sensi dell'articolo 13, comma 17 della legge n. 214 del 2011.