Al comma 522-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) diretto, in un'unica soluzione, di importo pari al 25 per cento delle somme dovute, per un tetto massimo di 200.000.
Conseguentemente, dopo il comma 522-ter aggiungere i seguenti:
522-quater. Qualora il concessionario abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dei canoni richiesti, le somme eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto a quanto disposto dal comma 391-bis sono imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive con le modalità previste dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1o ottobre 2013.