Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) al comma 522 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le entrate complessive derivanti dalla tassazione degli immobili di cui al presente articolo, non potranno superare i 21.000 milioni di euro. In caso contrario, per effetto di una clausola di salvaguardia posta a protezione dell'intera platea dei contribuenti, l'eventuale eccedenza darà luogo a rimborso a favore degli stessi contribuenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, riducendo corrispettivamente l'entità dei trasferimenti a favore dei Comuni, posti a carico del bilancio dello Stato».